Abuso d’ufficio non è più reato
L’abuso d’ufficio non è più reato.
La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il Disegno di Legge a firma del ministro della giustizia Carlo Nordio. Il provvedimento prevede all’art. 1 l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e la riformulazione del reato come traffico di influenze illecite. L’ articolo del disegno legge approvato in via definitiva a firma del Guardasigilli Carlo Nordio propone una significativa riforma del codice di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario.
L’Abuso d’ufficio non è più reato
I punti principali:
- Abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell’adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto ‘peculato per distrazione.
Altri articoli sono stati approvati in via definitiva a firma del ministro Nordio:
Modifiche al traffico di influenze:
- Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Intercettazioni e tutela del terzo estraneo:
- Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.
Contraddittorio e misure cautelari:
- Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.
Limiti all’appello:
- Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.
Età dei giudici polari in corte d’assise:
- Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.
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Giornalista, Libero Professionista, rugbista.