• Tempo di Lettura:3Minuti

Nell’ambito delle separazioni sempre più persone affrontano situazioni problematiche relative all’impossibilità di far fronte a quelli che sono gli obblighi economici imposti dal Tribunale.

In questa rubrica cercheremo di dare risposta a tutte quelle domande che spesso risultando difficili da comprendere.

Oggi ci occuperemo del caso del sig. Alfonso ( nome di fantasia) che ha chiesto delle informazioni sulla propria vicenda personale in cui difficoltà economiche e gestionali rendono difficili l’espletamento della sua funzione paterna.

A rispondere per noi l’avvocato Ruotolo, del foro di Benevento, che ci aiuterà a far luce su una vicenda molto comune.

Gentile avv. Ruotolo
Mi chiamo Alfonso e sono un padre separato.
Scrivo perché da circa un anno sono mi sono separato da mia moglie. La separazione, di tipo consensuale, mi porta a dover versare circa 800 euro alla mia ex moglie di cui: 400 per mio figlio e 400 per lei. Ad oggi mi trovo in serie difficoltà economiche a causa di nuove spese che sono sopraggiunte che non mi permettono, tutti i mesi, di versare la somma accordata.
Inoltre non sempre riesco a vedere mio figlio come stabilito e come lo stesso bambino vorrebbe.
La mia domanda è la seguente: Ho qualche diritto da far valere per uscire da questa situazione? Grazie mille.

La risposta dell’avvocato Ruotolo

Gentile sig. Alfonso
Certamente! La Legge nel tutelare la famiglia tutela anche i diritti dei suoi membri, in particolar modo con il sopraggiungere si una separazione ancorché consensuale. Ovviamente se si sono modificate le sue condizioni economiche dovrà necessariamente rivolgersi al tribunale territorialmente competente per la modifica, ovvero quello adito per la separazione.

In quella sede avrà agio di poter dimostrare la modifica delle sue condizioni economiche e che la precedente statuizione non può essere più attuale.

Peraltro le segnalo che la recente giurisprudenza ha stabilito che nel valutare il terzo utile per determinare l’importo da versarsi a titolo di mantenimento va considerato il netto e non il lordo come in precedenza poteva avvenire.

Quanto poi al diritto di visita è bene ricordare che tutto ciò che è oggetto di dispositivo giudiziario se non compiutamente osservato può dar agio a querelare il soggetto manchevole cosicché se la sua ex moglie ponga in essere atteggiamenti tali da non permetterle di esercitare il suo diritto di visita, lei non solo potrà sporgere querela ma per quanto potrà richiedere, sempre in sede di modifica, anche di statuire una diversa collocazione del minore che potrà anche essere ascoltato dal giudice se ultra14enne.

Nella speranza di esserle stata d’aiuto, distinti saluti.
Avv. Angela Ruotolo