Buonasera Avvocato,
sono Teresa e scrivo perche’ qualche mese fa e’ deceduto mio marito e la banca ha bloccato il conto corrente che avevo cointestato con lui.
Sul conto non c’era tantissimo ma avrei voluto prelevare almeno il necessario per pagare le spese funebri ma la banca mi a dato risposta negativa dicendomi che essendoci anche un minore fra gli eredi, ovvero il mio secondo genito avrei dovuto aspettare la sua maggiore età.
Mi sembra una follia chiedo quindi il suo aiuto per capire come potermi muovere in questa situazione assurda.
Grazie
La risposta dell’avvocato Angela Ruotolo
Il caso prospettato dalla sig.ra Teresa, nome di fantasia ovviamente, è ciò che molto comunemente capita laddove ci ritroviamo cointestatari di un conto corrente bancario, o postale che sia, e l’istituto blocca per intero il conto: andiamo a capire meglio questa vicenda.
Il rapporto contrattuale che si instaura fra istituto bancario e correntista può prevedere, come nel caso della sig.ra Teresa, la presenza di più soggetti che rivestono tale qualifica, prendendo il nome di conto corrente cointestato; va però fatto un distinguo in base alla libertà più o meno ampia per la gestione di utilizzo del denaro ivi presente.
Infatti, in caso di una minor libertà la cointestazione avrà firme congiunte e quindi tutte le operazioni bancarie dovranno essere autorizzate da entrambi cointestatari; di contro in caso di una maggior libertà e quindi in caso di firma disgiunta sarà possibile fissare un limite predeterminato entro cui agire, assumendo però il nome di cointestazione a firma mista.
Nel caso prospettato la sig.ra Teresa non ci spiega a che tipo di firma fosse assoggettato il conto ma immaginiamo che possa essere quello più comunemente utilizzato ovvero a firma disgiunta: in cui il cointestatario non ha alcun limite e può operare in piena autonomia a prescindere dal tipo di firma a cui soggiace il contratto bancario.
Venendo al caso concreto, per comprendere cosa accade nel caso in cui vi sia il decesso di un cointestatario, com’è successo alla sig.ra Teresa, va detto che nel caso sia con firma congiunta l’istituto bancario potrà e dovrà congelare l’intero conto potendone prevedere una disponibilità a favore degli eredi del cointestatario superstite solo a successione avvenuta con l’individuazione delle diverse quote entro cui gli stessi potranno operare; se invece ipotizzassimo che la sig.ra Teresa avesse con il defunto marito un conto corrente cointestato con firma disgiunta l’istituto bancario dovrà e potrà congelare solo la metà dell’importo presente giacché la restante metà è nella titolarità del cointestatario superstite, ovvero nel caso specifico della sig.ra Teresa.
In realtà la prassi e la testimonianza della sig.ra Teresa lo conferma, spesso gli istituti bancari procedono al congelamento dell’intero conto anche in questo caso e solo a seguito di apertura della successione con dichiarazione di successione e accettazione dell’eredità potranno essere determinate le quote ereditarie e si potrà procedere allo sblocco del conto corrente.
In realtà, però, tale prassi bancaria possa in essere ai soli fini cautelativi e contro azioni avanzate da parte degli eredi ma sono state oggetto di recenti valutazioni della Cassazione secondo cui gli Istituti bancari non possano congelare l’intero conto e che il cointestatario superstite con firma disgiunta del conto possa operare sull’intero conto senza alcuna responsabilità bancaria per le somme percepite: in tal caso, infatti, gli eredi dovranno azionare rivendica contro il cointestatario, liberando totalmente l’istituto bancario, poiché sono stati sospesi tutti i poteri di firma concessi dal concessionario deceduto a terzi.
Cosa dice il codice civile a tal proposito
Il codice civile è chiaro nel prevedere all’art. 1854 cc che tali conti vadano intesi in senso solidaristico e quindi va intesa nei rapporti fra con titolari ed istituto bancario; mentre fra i contitolari (e quindi in caso di decesso di uno di essi fra cointestatario superstite ed erediti) dovrà applicarsi la disposizione di cui all’art. 1298 cc.
In tale ottica quindi non essendovi correlazione solidaristica fra istituto bancario ed eredi, colori i quali si riterranno essere stati lesi dal cointestatario superstite, potranno agire giudizialmente contro di lui e non già nei confronti della banca, totalmente liberata.
Il caso prospettato però vede come superstiti i figli della sig.ra Teresa, di cui uno minorenne: è inimmaginabile dover attendere la maggiore età del figlio minore.
Andrà avanzata autorizzazione al giudice tutelare, fin tanto che non verrà attivato il Tribunale della Famiglia di cui alla nuova riforma Cartabia, per poter riscuotere la somma spettante al figlio minore salvo poi non poterne usufruire se non per interessi legati al minore.
In buona sostanza la sig.ra Teresa dovrà avanzare una richiesta tramite legale per lo sblocco del conto anche in via giudiziale e poi essere autorizzata alla gestione della quota del figlio minore superstite.