di Giuseppe Esposito
Dal 2014 a febbraio 2022
Nel 2014 vi fu l’annessione unilaterale della Crimea alla Federazione Russa. In quello stesso anno la Russia appoggia le rivendicazioni separatiste di alcuni territori nelle regioni del Lugansk e Donetsk del Donbass. In quella regione scoppia un conflitto. Da una parte l’esercito ucraino ed alcune formazioni paramilitari (tra cui il Btg. Azov poi integrato nell’esercito regolare) e dall’altra le milizie separatiste di quelle regioni sostenute da Mosca. Il conflitto va avanti fino al cessate il fuoco del 2015. Le tensioni non sono mai cassate.
Dal 2014 al 2020 affluiscono in Ucraina, nel Donbass, migliaia di combattenti stranieri provenienti da 55 paesi. Almeno 17.000 secondo le stime effettuate dal Counter Extremism Project (CEP) Germany. Di questi, 15.000 dalla vicina Russia. Distribuiti in entrambi gli schieramenti del conflitto. Gli altri 2000 per metà provenienti dalle repubbliche post-sovietiche di Georgia e Bielorussia. Per l’altra metà, cittadini provenienti dall’occidente. Anche questi distribuiti tra i due schieramenti con circa 1000 per parte.
Dalla invasione Russa del 24 febbraio ‘22
L’invasione della Russia in Ucraina ha innescato un nuovo afflusso di combattenti stranirei. Subito dopo l’aggressione russa il Presidente ucraino Zelensky, il 27 febbraio ’22, annunciava la formazione di una Legione Internazionale per la difesa dell’Ucraina (ILDU-International legion of defense of Ukarine). Invitava i cittadini stranieri ad unirsi agli ucraini per combattere gli occupanti russi.
Dopo l’annuncio si sarebbero uniti alla formazione cittadini provenienti da 50 stati. Circa 20.000 unità. Tra cui anche italiani. I motivi che li hanno spinti ad unirsi alla causa scelta sono vari: ideologici, economici, professionali etc..
Atteggiamento dei Paesi occidentali
La maggioranza dei paesi occidentali hanno leggi che sanzionano chi entra a far parte di forze straniere o di organizzazioni paramilitari di altro tipo.
In Italia vi sono gli art. 244 e 288 del codice penale che trattano la questione dei combattenti stranieri. Mentre l’art. 3 della legge n. 210 del 12.5.1995 si occupa di chi si arruola e combatte dietro un corrispettivo economico (mercenari). Anche questi ultimi sono presenti in Ucraina. Tra le due categorie vi è una differenza di trattamento nelle pene una volta accertata la condotta illegale. Si va fino ai a 18 anni di carcere per chi compie atti ostili contro uno Stato estero tanto da comprometterne le relazioni internazionali. È previsto l’ergastolo se tali atti portano alla guerra.
Il Ministero degli Esteri Italiano, il 24 marzo’22, ha emanato una nota relativa alla partecipazione di cittadini italiani al conflitto in Ucraina. Viene ricordato che tali condotte possono essere considerate penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente (art. 244 e 288 CP).
I combattenti stranieri pongono anche il problema del loro rientro in patria. Per i fenomeni di radicalizzazione a cui potrebbero essere stati sottoposti e per eventuali sodalizi stipulati con altri combattenti conosciuti sul campo. Il livello di attenzione delle autorità statali e sempre alto.