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Atti sessuali con minorenne, il carcere non è automatico

Di In Cronaca
Maggio 07, 2026
Cella di carcere con letto singolo, lavabo e sbarre metalliche in primo piano, illuminata da una piccola finestra con grate.

Diversi giorni fa è arrivata l’ufficialità in merito alle conseguenze riguardanti gli atti sessuali con minori. Infatti con la sentenza numero 68 la Corte Costituzionale mette un punto fermo su un tema che negli ultimi anni ha acceso il dibattito tra aule di giustizia, politica e opinione pubblica: il carcere obbligatorio per chi viene condannato per atti sessuali con un minorenne, anche quando il giudice riconosce che il fatto è di minore gravità. La norma che imponeva l’ingresso immediato in carcere per almeno un’anno è stata dichiarata illegittima. A sollevare la questione era stato proprio il Tribunale di Catanzaro, ed è proprio da Catanzaro che riparte ora un nuovo orientamento destinato a valere su tutto il territorio nazionale

Non cambia molto rispetto a prima, in quanto il reato resta ,cosi come anche la condanna e le pene non si abbassano, ciò che è diverso è l’esecuzione del tutto. Infatti prima si entrava comunque in carcere per 12 mesi senza alternative, ora quel passaggio automatico non c’è più. Infatti se il giudice applica l’attenuante prevista dall’art. 609-quater, comma 4, c.p., l’ordine di esecuzione viene sospeso e il condannato resta libero in attesa che il tribunale di sorveglianza decida se può scontare la pena con affidamento in prova, domiciliari o altre misure alternative facendo tornare cosi la valutazione caso per caso.

La domanda che si fanno tutti è cosa si intende per caso con minore gravità? Facciamo chiarezza su questo punto. L’attenuante infatti scatta quando il fatto ha un disvalore più basso, spesso c’è poca differenza d’età tra autore e vittima, mancano violenza o costrizione, il contesto è meno offensivo. La corte infatti tiene a ricordare che i casi previsti dall’art. 609-quater sono molto diversi tra loro. Quindi per i casi gravi non cambia nulla e il carcere scatta come prima, mentre per i non gravi dopo la condanna definitiva il PM sospende l’ordine di carcerazione. Entro 30 giorni di può chiedere una misura alternativa. Il giudice di sorveglianza valuta precedenti, rischio di recidiva, possibilità di rieducazione e tutela della vittima. Se la concede, la pena si sconta fuori, se la nega, si va in carcere. La cosa a cui si è pensato principalmente e che obbligare al carcere anche con condanne brevi, quando sarebbero possibili misure alternative, comprime la libertà senza dare vantaggi reali alla collettività.

I primi a segnalare una vera e propria sorta di contraddizione furono i giudici di Catanzaro, con la Consulta che ha poi dato loro ragione, in effetti non si tratta di essere meno severi sul reato, in quanto la Corte dice solo che il carcere non può essere automatico quando la stessa legge riconosce che il fatto è meno grave. La pena deve rieducare ed essere proporzionata. Con il tribunale che prendere le decisioni analizzando le faccende caso per caso.

Cella di carcere con letto singolo, lavabo e sbarre metalliche in primo piano, illuminata da una piccola finestra con grate.
Una cella carceraria fotografata dall’esterno delle sbarre in un istituto penitenziario.