La disciplina della giustizia sportiva in Italia fa riferimento strutturale ad una legge, la numero 280 del 2003, la quale nel corso degli anni ha subito degli aggiustamenti continui, in particolare a seguito di alcune pronunce da parte della Corte Costituzionale, nel 2011 e nel 2019.
Rispettando il principio inderogabile di autonomia dello sport, il sistema di giustizia sportiva italiano si riserva in esclusiva, in sintesi, la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e delle relative sanzioni, secondo l’art.2 della legge 280/2003. La giustizia ordinaria, quindi, nel caso di sanzioni che potrebbero ledere diritti fondamentali, come per esempio il diritto al lavoro, può intervenire solo in ultima istanza, a seguito dell’esaurimento di tutti i gradi di giustizia sportiva (pregiudiziale sportiva), tramite il TAR del Lazio e solo in maniera risarcitoria e non annullando le sentenze.
La struttura gerarchica per ogni Federazione Nazionale (FN), ognuna delle quali deve essere riconosciuta dal CONI per essere tale, è gestita in maniera autonomia rispettando le indicazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale risulta anche l’ultima instanza di giustizia sportiva: riconosciamo in ogni FN due gradi di giustizia endofederale e due percorsi di giustizia, il Giudice Sportivo (questione tecniche) e il Tribunale Federale (violazioni disciplinari, amministrative ed economiche), con le rispettive Corti d’Appello. Infine, l’ultimo grado di giustizia interno allo sport è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, presso il CONI. Ogni singola FN presenza una Procura Federale con attività inquirente e di accusa e allo stesso modo, il CONI, presenta la Procura Generale dello Sport. Ultimissimo grado di giustizia sportiva risulta il TAS di Losanna, al quale ci si può risolvere solo in casi specifici.
Lo sport professionistico, inoltre, rappresenta ormai da diversi decenni un’attività economia a tutti gli effetti, da cui ne consegue l’interessamento da parte dell’UE.
I primi risultati del processo di Riforma
In data 26 giugno 2026, approvata dal Consiglio Nazionale del CONI, presieduto dal nuovo Presidente CONI, Luciano Bonfiglio, si è dato impulso ai primi passi per la riforma della giustizia sportiva. I punti principali toccano soprattutto il lavoro e il ruolo della Procura Generale: “Questa riforma rafforza il Coni e la sua autonomia”, ha commentato l’avvocato Antonio Conte che fa parte della commissione che ha lavorato alla rivisitazione. È stato un lavoro che ha tutelato l’ordinamento sportivo e il ruolo delle Federazioni”, ha concluso invece Buonfiglio.
Il caso Juventus FC e Agnelli
Il caso ci fa tornare indietro nel tempo al 2022 quando la procura federale della FIGC avviò un procedimento disciplinare verso alcune società di calcio italiane, tra cui la Juventus FC, e diversi dei suoi dirigenti del tempo, in primis il Presidente Andrea Agnelli, per aver architettato un sistema di plusvalenze fittizie che avrebbero portato un vantaggio contabile alle società, eludendo alcune restrizioni in tema di spese per i club di calcio, imposte sia a livello nazionale che europeo.
A seguito delle relative indagini diversi dirigenti, tra cui anche il Presidente Agnelli, sono stati sospesi ed inibiti dall’esercizio di qualsiasi attività in ambito FIGC, con successiva estensione a livello mondiale (FIFA) e la definitiva conferma dal supremo giudice sportivo italiano.
Avendo esaurito i gradi sportivi, Andrea Agnelli si è rivolto al TAR, il quale come detto ha solo potere risarcitorio, senza la possibilità di annullare le sanzioni. Questo ha interrogato la Corte di giustizia Europea in merito alla compatibilità delle sentenze con le libertà di circolazione garantite dal diritto dell’Unione, nonché alla conformità di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dell’Unione.
La CGE si è quindi pronunciata il 17 luglio 2026 con due punti principali:
- la Corte constata che una sanzione che vieti l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati.
- I singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie.
Per contro, il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l’esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia.
Questa sentenza mette ancora più pressioni sull’iter già iniziato in Consiglio Nazionale CONI e ha chiamato in causa anche il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi: “La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre indicazioni di grande rilievo per l’intero sistema sportivo, che necessitano di una competenza tecnica per comprenderne la portata e le implicazioni. In termini generali, non possiamo che condividere i principi affermati dai giudici europei, che sono poi gli stessi sui quali si basa la nostra Costituzione: a tutti i tesserati, dagli atleti ai dirigenti, deve essere assicurata una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico.”